Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 12 ago 1988
1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore iniziale del presente Accordo, ogni Parte Contraente potrà domandare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro di convocare una riunione per esaminare la sua eventuale revisione. 2. Non appena avrà ricevuto una domanda in tal senso, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà le altre Parti Contraenti, e, dopo consultazione delle autorità competenti delle Parti Contraenti, potrà convocare una riunione dei rappresentanti delle Parti Contraenti e degli Stati firmatari.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-17