Accordo
Art. 6
In vigore dal 12 ago 1988
1. Le spese di cure mediche sostenute dall'istituzione del luogo di soggiorno, ai sensi delle disposizioni dello :
a) non danno luogo a nessun rimborso da parte della istituzione competente;
b) danno luogo ad un rimborso integrale da parte dell'istituzione competente, dietro prova delle spese effettive, ad esclusione delle spese amministrative;
c) danno luogo a rimborso da parte dell'istituzione competente, in base ad intese specifiche,
a seconda che le parti Contraenti abbiano convenuto di applicare le disposizioni dei comma a), b) o c) del presente paragrafo.
2. Nei rapporti tra le Parti Contraenti che hanno convenuto di applicare le disposizioni del comma b) del precedente paragrafo del presente articolo, l'istituzione competente rimborsa l'ammontare effettivo delle spese di cure mediche sostenute dall'istituzione del luogo di soggiorno, ai sensi delle sisposizioni dell', come risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione. L'ammontare delle spese da rimborsare non può eccedere l'ammontare effettivo delle spese inerenti a cure mediche identiche che sarebbero state concesse a beneficiari che dipendono normalmente dall'istituzione del luogo di soggiorno.
3. Nei rapporti tra Parti Contraenti che abbiano convenuto di applicare le disposizioni del comma c) del paragrafo 1 del presente articolo, l'istituzione competente rimborsa l'ammontare delle spese di cure mediche sostenute dall'istituzione del luogo di soggiorno ai sensi delle disposizioni dell', in conformità alle intese specifiche stipulate tra queste due Parti, segnatamente in base ai forfaits stabiliti di comune accordo tra le autorità competenti dalle suddette Parti, sulla base di tutti i riferimenti adeguati, estratti dai dati disponibili.
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