Accordo

Art. 4

In vigore dal 12 ago 1988
1. Le persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo ed il cui stato necessiti immediatamente di cure mediche, secondo un parere medico, durante un soggiorno sul territorio di una Parte Contraente che non sia lo Stato competente, ricevono le cure mediche richieste dalla loro condizione, come se ne avessero diritto in virtù della legislazione di detta Parte. Tali cure sono comcesse dall'istituzione del luogo di soggiorno, secondo le disposizioni legislative che questa istituzione applica, come se gli interessati dipendessero dalla suddetta istituzione, sino alla loro guarigione, o fino a quando il loro stato permetta loro, secondo parere medico, di ritornare o di essere rimpatriati sul territorio della Parte Contraente nella quale risiedono, alle condizioni previste al paragrafo 3 del presente articolo. 2. La concessione di protesi, di grandi apparecchiature e di altre prestazioni in natura di grande importanza, che debbono essere definite di comune accordo, da parte delle autorità competenti delle Parti Contraenti in causa, è subordinata all'autorizzazione dell'Istituto Competente, nei rapporti tra gli Istituti che applicano le disposizioni del comma b) del paragrafo 1 dell'. Tuttavia, questa autorizzazione non è richiesta in casi di urgenza assoluta. 3. Se lo stato di una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non gli permette di ritornare con i propri mezzi nel territorio dello Stato in cui risiede, ma permette tuttavia il suo trasporto, l'istituzione del luogo di soggiorno adotta i provvedimenti necessari per garantire il rimpatrio di detta persona nel territorio di detto Stato, in collegamento con l'istituzione competente, a condizione che un accordo sia stato stipulato in tal senso tra le Parti Contraenti interessate o tra le loro autorità competenti. 4. Qualora la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di soggiorno comporti vari regimi di cure mediche, le disposizioni applicabili alla concessione di cure mediche in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sono quelle del regime generale, o in mancanza, del regime dal quale dipendono i lavoratori salariati dell'industria. 5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni del presente Accordo non sono applicabili alle persone che si recano nel territorio di una Parte Contraente che non sia lo Stato competente al fine di ricevere cure mediche.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-4

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