Accordo
Art. 8
In vigore dal 12 ago 1988
1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si comunicano:
a) ogni informazione utile all'applicazione del presente Accordo;
b) ogni informazione relativa ai provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo;
c) ogni informazione relativa alle modifiche della loro legislazione suscettibile di pregiudicare l'applicazione del presente Accordo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le autorità ed istituzioni delle Parti Contraenti interpongono i loro buoni uffici, come se si trattasse dell'applicazione della loro legislazione.
L'assistenza amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono convenire sul rimborso di determinate spese.
3. Per l'applicazione del presente Accordo, le autorità ed istituzioni delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro.
4. Le autorità ed istituzioni delle Parti Contraenti possono anche comunicare con gli interessati o i loro mandatari, nell'interesse delle persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo.
5. Le autorità competenti delle Parti Contraenti adottano ogni provvedimento che possa ritenersi necessario per facilitare la soluzione di determinati casi particolari, individuali o collettivi, nell'interesse delle persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni
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