Accordo

Art. 3

In vigore dal 12 ago 1988
1. Il presente Accordo si sostituisce alle corrispondenti disposizioni di ogni Convenzione di sicurezza sociale, per quanto riguarda i rapporti tra le Parti Contraenti, a condizioni che tali disposizioni siano menzionate all'Allegato II, di comune accordo tra le Parti Contraenti in causa. 2. Le Parti Contraenti in causa notificheranno, di comune accordo, per quanto le riguarda, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell', ogni emendamento da apportare all'Allegato II.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335#art-a-3

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