Convenzione
Art. 8
ADOZIONE DI PROTOCOLLI
In vigore dal 22 lug 1988
ADOZIONE DI PROTOCOLLI
1. La Conferenza delle Parti, può, durante una riunione, adottare protocolli alla presente Convenzione conformemente all'. 2.
Il testo di ogni protocollo proposto è comunicato dal segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della suddetta riunione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-8