Convenzione
Art. 6
CONFERENZA DELLE PARTI
In vigore dal 22 lug 1988
CONFERENZA DELLE PARTI
1. Il presente articolo istituisce una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dal segretariato designato a titolo provvisorio, conformemente all', un anno-al più tardi-dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo regolarmente, secondo la frequenza determinata dalla Conferenza nella sua prima riunione.
2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi momento se la Conferenza lo ritiene necessario, o previa domanda scritta di una Parte a condizione che questa domanda sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la propria comunicazione alle Parti suddette da parte del segretariato.
3. La Conferenza delle Parti stabilirà e adotterà per consenso il proprio regolamento interno e il proprio regolamento finanziario, i regolamenti interni e i regolamenti finanziari di ogni organo sussidiario che essa potrà creare e le disposizioni finanziarie che regoleranno il funzionamento del segretariato.
4. La Conferenza delle Parti esamina in permanenza l'applicazione della presente Convenzione e, inoltre:
a) Stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che debbono essere presentate conformemente all' e esamina sia queste informazioni sia i rapporti presentati da ogni organo sussidiario;
b) Studia le informazioni scientifiche sullo stato della ozonosfera, sulla sua possibile modificazione e sugli effetti possibili di questa modificazione;
c) Favorisce, conformemente all', l'armonizzazione delle politiche, strategie e misure appropriate per ridurre al minimo i rifiuti di sostanze che modificano o possono modificare l'ozonosfera e fa raccomandazioni su tutte le altre misure in rapporto con la presente Convenzione;
d) Adotta, conformemente agli , programmi di ricerche, di osservazioni sistematiche, di cooperazione scientifica e tecnica, di scambi di informazioni e di trasferimento di tecnologia e di conoscenze;
e) Esamina e adotta, a seconda della necessità, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi annessi, conformemente agli ;
f) Esamina gli emendamenti a ogni protocollo e gli annessi a ogni protocollo e, se così è stato deciso, raccomanda la loro adozione alle parti al relativo protocollo;
g) Esamina e adotta, a seconda della necessità, gli annessi supplementari alla presente Convenzione, conformemente all';
h) Esamina e adotta, a seconda della necessità, i protocolli conformemente all';
i) Istituisce gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione;
j) Si assicura, a seconda delle necessità, i servizi di organismi internazionali e di comitati scientifici competenti e, in particolare, quelli della Organizzazione mondiale della sanità, così come del comitato di coordinamento per l'ozonosfera, per ricerche scientifiche, osservazioni sistematiche e altre attività conformi agli obiettivi della presente Convenzione; utilizza anche, secondo le necessità, le informazioni provenienti da questi organi e comitati;
k) Esamina e prende ogni altra misura necessaria a perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.
5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, così come ogni Stato che non è parte alla presente Convenzione, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei campi legati alla protezione della ozonosfera che ha informato il segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare a una riunione della Conferenza delle parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte purchè un terzo almeno delle parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-6