Convenzione
Art. 7
IL SEGRETARIATO
In vigore dal 22 lug 1988
IL SEGRETARIATO
1. Le funzioni del segretariato sono le seguenti:
a) Organizzare le riunioni delle Parti conformemente agli e assicurarne il servizio;
b) Stabilire e trasmettere un rapporto fondato sulle informazioni ottenute conformemente agli , così come sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari creati in virtù dell';
c) Adempiere alle funzioni che gli sono assegnate in virtù di ogni protocollo alla presente Convenzione;
d) Stabilire rapporti sulle attività condotte a buon fine nell'esercizio delle funzioni assegnategli in virtù della presente Convenzione e presentarle alla Conferenza delle Parti;
e) Assicurare il coordinamento necessario con altri organismi internazionali competenti e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali che potrebbero essergli necessari per adempiere efficacemente alle proprie funzioni;
f) Adempiere a tutte le altre funzioni che la Conferenza delle Parti potrebbe decidere di assegnargli.
2. Le funzioni del segretariato saranno esercitate provvisoriamente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fino alla fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti, tenuta conformemente all'. Alla sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà il segretariato tra le organizzazioni internazionali competenti che si saranno proposte per assicurare le funzioni di segretariato previste dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-7