Convenzione
Art. 4
COOPERAZIONE NEI CAMPI GIURIDICO SCIENTIFICO E TECNICO
In vigore dal 22 lug 1988
COOPERAZIONE NEI CAMPI GIURIDICO SCIENTIFICO E TECNICO
1. Le Parti facilitano e favoriscono lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche, commerciali e giuridiche appropriate ai fini della presente Convenzione e come precisato all'annesso II. Queste informazioni sono fornite agli organi autorizzati dalle Parti. Ogni organismo che riceve informazioni considerate come confidenziali dalla Parte che le fornisce provvede a che queste non siano divulgate e le riunirà al fine di proteggerne il carattere confidenziale prima di metterle a disposizione di tutte le Parti.
2. Le Parti cooperano, conformemente alla loro legislazione, regolamentazione e consuetudini nazionali e tenendo conto, in particolare, dei bisogni dei paesi in via di sviluppo, per promuovere, direttamente o con l'intermediazione degli organi internazionali competenti, la messa a punto e il trasferimento di tecnologia e conoscenze. La cooperazione si attuerà soprattutto con i mezzi seguenti:
a) Facilitare l'acquisizione di tecnologie di sostituzione dalle altre Parti;
b) Fornire informazioni sulle tecnologie e il materiale di sostituzione e i manuali o le guide speciali in materia;
c) Fornire il materiale e le istallazioni di ricerca e di osservazione sistematiche necessarie;
d) Assicurare la formazione appropriata del personale scientifico e tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-4