Convenzione
Art. 5
COMUNICAZIONE D'INFORMAZIONI
In vigore dal 22 lug 1988
COMUNICAZIONE D'INFORMAZIONI
Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita dall', tramite il segretariato, le informazioni sulle misure che esse hanno adottato in applicazione della presente Convenzione e dei protocolli di cui sono parti, la forma e frequenza di tali rapporti essendo stabilite dalle riunioni delle Parti agli strumenti considerati.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-5