Convenzione

Art. 1

DEFINIZIONI

In vigore dal 22 lug 1988
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLA OZONOSFERA NAZIONI UNITE 1985 CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLA OZONOSFERA Preambolo -------- Le Parti alla presente Convenzione, ------- Coscienti dell'incidenza nefasta che potrebbe avere sulla salute dell'uomo e l'ambiente ogni modificazione della ozonosfera, Ricordando le relative disposizioni della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, e in particolare il principio 21, in cui è stipulato che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la propria politica ambientale e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri stato o regioni che non cadono sotto nessuna giurisdizione nazionale, Tenendo conto della situazione e dei bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo, Avendo presenti i lavori e gli studi in corso presso organizzazioni sia internazionali che nazionali e, in particolare, il Piano mondiale d'azione per la ozonosfera del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, Avendo anche presenti le misure di precauzione già prese a livello nazionale e internazionale in vista della protezione della ozonosfera, Coscienti che l'adozione di misure atte a proteggere l'ozonosfera dalle modificazioni imputabili alle attività umane può essere effettuata solo nel contesto di una cooperazione e di un azione internazionali e dovrebbe essere fondata su dati scientifici e tecnici pertinenti, Coscienti egualmente della necessità di effettuare nuove ricerche e osservazioni sistematiche al fine di sviluppare le conoscenze scientifiche sulla ozonosfera e gli effetti nocivi che potrebbero essere causati dalla sua perturbazione, Determinate a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi risultanti dalla modificazione della ozonosfera, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione: 1. Per ozonosfera si intende lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta. 2. Per effetti nocivi si intendono le modificazioni apportate all'ambiente fisico e agli esseri viventi, ivi compresi i cambiamenti climatici, che esercitano effetti nocivi significativi sulla salute dell'uomo o sulla composizione, la resistenza e la produttività degli ecosistemi naturali o predisposti o sui materiali utili all'umanità. 3. Per tecnologia o materiali di sostituzione si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permette di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che hanno o possono avere effetti nocivi sulla ozonosfera. 4. Per sostanze di sostituzione si intendono sostanze che riducono, eliminano o evitano gli effetti nocivi sulla ozonosfera. 5. Per Parti si intendono le Parti alla presente convenzione, a meno che il testo non imponga un'altra interpretazione. 6. Per organizzazione regionale di integrazione economica si intende una organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che ha competenza nei settori coperti della Convenzione o dai suoi protocolli ed è stata debitamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a firmare, a ratificare, ad accettare, ad approvare la Convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi. 7. Per protocolli si intendono i protocolli della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-1

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