Convenzione
Art. 3
RICERCHE E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE
In vigore dal 22 lug 1988
RICERCHE E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE
1. Le parti si impegnano, secondo la necessità, a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a cooperare alla realizzazione di ricerche e di valutazioni scientifiche, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti su:
a) I processi fisici e chimici che possono influire sulla ozonosfera;
b) Gli effetti sulla salute dell'uomo e gli altri effetti biologici di ogni modificazione della ozonosfera, in particolare quelli che risultano dalle modificazioni dell'irradiamento ultravioletto d'origine solare avente una azione biologica (UV-B);
c) Le incidenze sul clima delle modificazioni della ozonosfera;
d) Gli effetti delle modificazioni della ozonosfera e delle modificazioni dell'irradiamento UV-B risultanti sui materiali naturali e sintetici utili all'umanità;
e) Le sostanze, pratiche, processi e attività che possono influire sulla ozonosfera e i loro effetti cumulativi;
f) Le sostanze e tecnologie di sostituzione;
g) I problemi socio-economici connessi;
e come precisato agli annessi I e II.
2. Le Parti si impegnano a promuovere o a mettere a punto, secondo la necessità, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attività pertinenti sia a livello nazionale che internazionale, dei programmi comuni o complementari ai fini di osservazioni sistematiche dello stato della ozonosfera e di altri parametri pertinenti conformemente alle disposizioni dell'annesso I.
3. Le Parti si impegnano a cooperare, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, la convalidazione e la trasmissione dei dati ottenuti dalla ricerca e dei dati osservati, con l'intermediazione di centri di dati mondiali adeguati e in modo regolare e senza ritardo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-3