Convenzione
Art. 13
RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE
In vigore dal 22 lug 1988
RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE
1. La presente Convenzione e ogni protocollo sono sottoposti alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il depositario.
2. Ogni organizzazione contemplata nel paragrafo 1 di cui sopra che divenga Parte alla presente Convenzione o a ciascun protocollo e di cui nessuno stato membro sia esso stesso Parte, è vincolata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione o nel protocollo, a seconda dei casi. Allorchè uno o più Stati membri di una di queste organizzazioni sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente, l'organizzazione e i suoi stati membri decidono di comune accordo le loro rispettive responsabilità per ciò che concerne l'esecuzione dei loro obblighi in virtù della Convenzione o del protocollo, a seconda dei casi. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati a esercitare simultaneamente i loro diritti in base alla Convenzione o al relativo protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione, le organizzazioni contemplate al paragrafo 1 di cui sopra indicano l'estensione delle loro competenze nei campi regolati dalla Convenzione o dal relativo protocollo queste organizzazioni notificano egualmente al depositario ogni modifica importante della estensione delle proprie competenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-13