Convenzione

Art. 16

RAPPORTI FRA LA CONVENZIONE E I SUOI PROTOCOLLI

In vigore dal 22 lug 1988
RAPPORTI FRA LA CONVENZIONE E I SUOI PROTOCOLLI 1. Nessuno Stato e nessuna organizzazione di integrazione economica regionale possono divenire parte a un protocollo senza essere o divenire contemporaneamente Parte alla Convenzione. 2. Le decisioni concernenti ogni protocollo sono prese soltanto dalle parti al protocollo considerato.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-16

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RAPPORTI FRA LA CONVENZIONE E I SUOI PROTOCOLLI (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonche' di due risoluzioni finali adottate in pari data.) — Testo vigente | Portale Normativo