Convenzione
Art. 19
DENUNCIA
In vigore dal 22 lug 1988
DENUNCIA
1. Allo scadere di un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di una Parte, la Parte suddetta potrà in ogni momento denunciare la Convenzione notificandolo per iscritto al depositario.
2. Salvo disposizione contraria di uno qualunque dei protocolli, ogni parte potrà, in ogni momento dopo lo scadere di un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore di questo protocollo nei propri confronti, denunciare quest'ultimo notificandolo per iscritto al depositario.
3. Ogni denuncia avrà effetto allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data del suo ricevimento da parte del depositario o ad ogni altra successiva data che sia specificata nella notifica di denuncia.
4. Ogni Parte che avrà denunciato la presente Convenzione sarà considerata come avente egualmente denunciato i protocolli di cui è parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-19