Convenzione

Art. 21

TESTI FACENTI FEDE

In vigore dal 22 lug 1988
TESTI FACENTI FEDE L'originale della presente Convenzione, di cui i testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. IN FEDE di che i sottoscritti, a ciò dovutamente autorizzati, hanno sottoscritto la presente Convocazione. Fatto a Vienna il ventidue marzo millenovecentottantacinque.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-21

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TESTI FACENTI FEDE (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonche' di due risoluzioni finali adottate in pari data.) — Testo vigente | Portale Normativo