Convenzione
Art. 21
TESTI FACENTI FEDE
In vigore dal 22 lug 1988
TESTI FACENTI FEDE
L'originale della presente Convenzione, di cui i testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.
IN FEDE di che i sottoscritti, a ciò dovutamente autorizzati, hanno sottoscritto la presente Convocazione.
Fatto a Vienna il ventidue marzo millenovecentottantacinque.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-21