Art. 1
In vigore dal 22 lug 1988
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di Vienna per la protezione della fascia di ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 dalla Conferenza dei plenipotenziari, nonché le due risoluzioni finali adottate in pari data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-rd-1