Art. 21 · TESTI FACENTI FEDE
Convenzione

Art. 21

21 / 21

TESTI FACENTI FEDE

In vigore dal 22 lug 1988
TESTI FACENTI FEDE L'originale della presente Convenzione, di cui i testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. IN FEDE di che i sottoscritti, a ciò dovutamente autorizzati, hanno sottoscritto la presente Convocazione. Fatto a Vienna il ventidue marzo millenovecentottantacinque.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-21