AccordoParte V

Art. 15

Presentazione delle domande .

In vigore dal 25 giu 1988
. (Presentazione delle domande). 1. La domanda per una prestazione, dovuta in virtù del presente Accordo, o altrimenti, può essere presentata in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo: a) nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, in conformità alle disposizioni amministrative di cui all', oppure b) in un altro Stato, se tale Stato rientra tra quelli cui fa riferimento l'. 2. Qualora una domanda di prestazione ed una Parte contraente venga presentata nel territorio dell'altra Parte contraente, in un altro Stato, in conformità al paragrafo 1, la data di presentazione sarà considerata come da utile a tutti i fini riguardanti tale domanda.
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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-15

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