AccordoParte V

Art. 17

Esclusione dell'integrazione italiana dall'accertamento australiano sul reddito .

In vigore dal 25 giu 1988
. (Esclusione dell'integrazione italiana dall'accertamento australiano sul reddito). Qualora una persona riceve una prestazione in virtù delle leggi di sicurezza sociale australiane, ivi comprese le leggi emanate allo scopo di dare applicazione ad un accordo di sicurezza sociale diverso dal presente Accordo, e riceva anche una prestazione italiane che include una integrazione italiana, tale integrazione non sarà considerata come reddito ai fini delle leggi di sicurezza sociale australiane.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esclusione dell'integrazione italiana dall'accertamento australiano sul reddito . (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo