Accordo›Parte V
Art. 21
Ricorsi
In vigore dal 25 giu 1988
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(Ricorsi)
1. Chiunque sia interessato da una determinazione, direttiva, decisione od approvazione, adottata od emanata dall'autorità competente o dall'istituzione di una Parte contraente in relazione ad una questione dipendente dal presente Accordo, avrà diritto ad esperire presso gli organi giudiziari ed amministrativi di tale Parte contraente i ricorsi previsti dalle leggi di questa nei riguardi di detta determinazione, direttiva, decisione od approvazione.
2. I documenti relativi ai ricorsi presentati agli organi amministrativi di una Parte contraente, costituiti in base alle leggi o norme amministrative, ai fini previsti dalle leggi di sicurezza sociale di detta Parte contraente, possono essere presentati nel territorio dell'altra Parte contraente in conformità alle disposizioni amministrative concordate in base all'; i documenti in tal modo presentati verranno considerati come debitamente presentati ai sensi delle suddette leggi.
3. La data in cui un documento viene presentato nel territorio di una delle Parti contraenti, in conformità con il precedente paragrafo 2, farà fede ai fini della presentazione di tale documento nei termini stabiliti dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte contraente che tratterà il ricorso in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-21