AccordoParte IV

Art. 13

Assegni familiari

In vigore dal 25 giu 1988
. (Assegni familiari) Gli assegni familiari dovuti in base alle leggi di sicurezza sociale italiane: a) sono corrisposti, in virtù del presente Accordo, ai cittadini australiani o italiani residenti in Australia che siano titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane; e b) non precluderanno il pagamento degli assegni familiari previsti dalle leggi di sicurezza sociale australiane, ivi comprese le modifiche o gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un accordo di sicurezza sociale concluso con un altro paese, e ai fini della reciprocità prevista dal presente Accordo, sono assimilati alle seguenti prestazioni australiane: c) pensioni alle mogli; d) pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile; e e) pensioni aggiuntive e supplementi per i minori a carico.
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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-13

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