Accordo›Parte IV
Art. 13
Assegni familiari
In vigore dal 25 giu 1988
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(Assegni familiari)
Gli assegni familiari dovuti in base alle leggi di sicurezza sociale italiane:
a) sono corrisposti, in virtù del presente Accordo, ai cittadini australiani o italiani residenti in Australia che siano titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi delle leggi di sicurezza
sociale italiane; e
b) non precluderanno il pagamento degli assegni familiari previsti dalle leggi di sicurezza sociale australiane, ivi comprese le modifiche o gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un accordo di sicurezza sociale concluso con un altro paese, e ai fini della reciprocità prevista dal presente Accordo, sono assimilati alle seguenti prestazioni australiane:
c) pensioni alle mogli;
d) pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile; e
e) pensioni aggiuntive e supplementi per i minori a carico.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-13