Accordo›Parte IV
Art. 10
Pagamento di quote aggiuntive e integrative .
In vigore dal 25 giu 1988
(Pagamento di quote aggiuntive e integrative).
Qualora una prestazione diretta o derivata sia dovuta ad una persona in virtù del presente Accordo, sarà anche dovuta qualsiasi quota integrativa od aggiuntiva pagabile a detta persona se essa ha diritto a tale quota integrativa od aggiuntiva in base alle leggi di sicurezza sociale di tale Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-10