AccordoParte II

Art. 6

Residenza e presenza in un altro Stato .

In vigore dal 25 giu 1988
. (Residenza e presenza in un altro Stato). Una persona residente in Australia o in Italia, oppure in un altro Stato con il quale l'Australia abbia stipulato un accordo in materia di sicurezza sociale, e che sia fisicamente presente in tale altro Stato può, qualora detto accordo includa delle disposizioni per la collaborazione nell'istruttoria e nella determinazione delle domande, di prestazione, presentare in tale altro Stato una domanda per una prestazione australiana; ai fini di tale domanda detta persona sarà considerata come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data di presentazione della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo