Accordo›Parte II
Art. 6
Residenza e presenza in un altro Stato .
In vigore dal 25 giu 1988
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(Residenza e presenza in un altro Stato).
Una persona residente in Australia o in Italia, oppure in un altro Stato con il quale l'Australia abbia stipulato un accordo in materia di sicurezza sociale, e che sia fisicamente presente in tale altro Stato può, qualora detto accordo includa delle disposizioni per la collaborazione nell'istruttoria e nella determinazione delle domande, di prestazione, presentare in tale altro Stato una domanda per una prestazione australiana; ai fini di tale domanda detta persona sarà considerata come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data di presentazione della domanda.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-6