AccordoParte I

Art. 4

Parità di trattamento .

In vigore dal 25 giu 1988
. (Parità di trattamento). 1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno della parità di trattamento nell'applicazione delle leggi di sicurezza sociale rispettivamente dell'Australia e dell'Italia. In ogni caso in cui il diritto di una prestazione dovuta in base a tali leggi da Parte contraente dipende, in tutto o in parte, dal possesso della cittadinanza di tale Parte contraente, una persona che sia cittadino dell'altra Parte contraente sarà considerata, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione quale cittadino della prima Parte contraente. 2. Alle persone cui si applica il presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti assicura la parità di trattamento in relazione ai diritti ed obblighi che derivano a ciascuna di esse dal presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-4

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