AccordoParte II

Art. 5

Residenza o presenza in Italia .

In vigore dal 25 giu 1988
. (Residenza o presenza in Italia). Qualora una persona, a prescindere dalla residenza e dalla presenza fisica in Australia, abbia diritto ad una prestazione australiana in virtù delle leggi di sicurezza sociale australiane, o del presente Accordo, e alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, sia: a) residente in Australia e fisicamente presente in Italia; b) residente in Italia e fisicamente presente in Australia; oppure c) residente e fisicamente presente in Italia, tale persona sarà considerata, ai fini di tale domanda, come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data suddetta.
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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-5

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