Accordo›Parte II
Art. 5
Residenza o presenza in Italia .
In vigore dal 25 giu 1988
.
(Residenza o presenza in Italia).
Qualora una persona, a prescindere dalla residenza e dalla presenza fisica in Australia, abbia diritto ad una prestazione australiana in virtù delle leggi di sicurezza sociale australiane, o del presente Accordo, e alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, sia:
a) residente in Australia e fisicamente presente in Italia;
b) residente in Italia e fisicamente presente in Australia;
oppure
c) residente e fisicamente presente in Italia, tale persona sarà considerata, ai fini di tale domanda, come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data suddetta.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-5