AccordoParte I

Art. 3

Ambito di applicazione personale .

In vigore dal 25 giu 1988
. (Ambito di applicazione personale). Salvo quanto diversamente previsto agli , il presente Accordo si applica alle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro Stato contraente e che sono state residenti in Austrialia, o possono far valere periodi di contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, nonché, quando previsto, ai familiari a carico o ai superstiti di tali persone.
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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-3

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