Accordo›Parte I
Art. 3
Ambito di applicazione personale .
In vigore dal 25 giu 1988
.
(Ambito di applicazione personale).
Salvo quanto diversamente previsto agli , il presente Accordo si applica alle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro Stato contraente e che sono state residenti in Austrialia, o possono far valere periodi di contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, nonché, quando previsto, ai familiari a carico o ai superstiti di tali persone.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-3