AccordoParte IV

Art. 11

Indennità di disoccupazione .

In vigore dal 25 giu 1988
. (Indennità di disoccupazione). Ai fini del conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione da parte di un cittadino australiano, o italiano, in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, i periodi di lavoro svolto in Australia, ad esclusione dei periodi di lavoro autonomo, saranno totalizzati con i periodi di contribuzione accreditata in Italia, a condizione che questi ultimi periodi siano complessivamente non inferiori ad un anno.
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Indennità di disoccupazione . (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo