Accordo›Parte IV
Art. 12
Pensione all'orfano di entrambi i genitori .
In vigore dal 25 giu 1988
.
(Pensione all'orfano di entrambi i genitori).
La pensione dovuta in base alle leggi di sicurezza sociale australiane per un minore rimasto orfano di entrambi i genitori mentre era residente in Australia sarà corrisposta, durante la residenza dell'orfano in Italia, secondo le modalità previste da dette leggi, alla persona cui è affidato e che ne ha la tutela e la cura.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-12