Art. 31

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. Le disposizioni dell', commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo