Art. 39

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. Ai fini dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 38 vengono compilate tre distinte graduatorie rispettivamente per i marescialli di prima, seconda e terza classe. L'inquadramento ha luogo secondo l'ordine delle tre graduatorie, ed all'interno delle stesse secondo l'ordine risultante dall'esito del concorso.
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