Art. 32

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa".
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