Art. 43
LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
In vigore dal 1 nov 1986
1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:
"ART. 15. - (Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo).
- Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se più favorevole, e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore.
Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se più favorevole e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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