Art. 25

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. I benefici di cui all'articolo 36, ultimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono estesi agli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza reclutati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, nonchè agli ufficiali provenienti dal ruolo ordinario ex combattenti o partigiani. 2. I suddetti benefici sono altresì estesi agli ufficiali del disciolto Corpo, assimilati o equiparati agli ex combattenti.
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