Art. 24

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che alla data del 24 aprile 1982 svolgeva le mansioni tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, può accedere nei predetti ruoli tecnici, qualora ne faccia domanda entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme degli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
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