Art. 1
LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
In vigore dal 1 nov 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all', primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è modificato, rispettivamente, come segue:
a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;
b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.
AVVERTENZA:
Le note seguiranno la pubblicazione dei testi della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dei successivi decreti delegati, aggiornati con tutte le modifiche apportate fino alla presente legge.
Con un successivo comunicato sarà data notizia della data di pubblicazione dei relativi supplementi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-10-10;668#art-1