Art. 1

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all', primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è modificato, rispettivamente, come segue: a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento; b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento. AVVERTENZA: Le note seguiranno la pubblicazione dei testi della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dei successivi decreti delegati, aggiornati con tutte le modifiche apportate fino alla presente legge. Con un successivo comunicato sarà data notizia della data di pubblicazione dei relativi supplementi.
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