Art. 2
LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
In vigore dal 1 nov 1986
1. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è aggiunto il seguente:
"ART. 53-bis. - (Collocamento a riposo). - Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età".
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