Art. 4
LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
In vigore dal 1 nov 1986
1. Nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:
"Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l' del presente decreto è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
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