Art. 3

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma: "Fermo restando il disposto dell', i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all' e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria".
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