Art. 5
LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
In vigore dal 1 nov 1986
1. Ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato, le modalità di espletamento del concorso, l'individuazione delle categorie di titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
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