Art. 8

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 1 nov 1986
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare può essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare".
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