Art. 17

LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

In vigore dal 3 mag 2025
1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennità per servizio notturno e festiva, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale , sono stabiliti l'entità del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
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LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668 (Art. 17 Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo