Art. 30
LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
In vigore dal 1 nov 1986
1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria, vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunto o di ausiliario.
2. L'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è abrogato.
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