Art. 31
LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
In vigore dal 1 nov 1986
1. Le disposizioni dell', commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio.
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