Convenzione

Art. 7

In vigore dal 7 nov 1986
1. Fatte salve le disposizioni degli , i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono sottoposti alla legislazione di questo Stato. 2. Il lavoratore occupato a bordo di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti è sottoposto alla legislazione di questo Stato. 3. Il personale delle missioni diplomatiche o dei consolati diverso da quello di cui all' par. 2 capoverso b) come pure i lavoratori alle dipendenze personali degli agenti di tali missioni e consolati, hanno facoltà di optare per l'applicazione della legislazione dello Stato rappresentato a condizione che siano cittadini di questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-7

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