Convenzione

Art. 10

In vigore dal 7 nov 1986
Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni, al compimento di periodi di assicurazione, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.
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Art. 10 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo