Convenzione

Art. 13

In vigore dal 7 nov 1986
. 1. I titolari di pensioni o di rendite dovute in base alla legislazione dei due Stati contraenti, come anche i loro familiari, beneficiano delle prestazioni in natura erogate dall'Istituzione del luogo di residenza in base alla legislazione che questa applica ed a suo carico. 2. I titolari di pensioni o di rendite dovute ai sensi della legislazione di uno dei due Stati contraenti, come pure i loro familiari, che risiedono nell'altro Stato contraente, beneficiano di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dall'Istituzione del luogo di residenza, in base alla legislazione che questa applica.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-13

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