Convenzione
Art. 16
In vigore dal 7 nov 1986
1. Le prestazioni erogate dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato, in base agli artt. da 11 a 15, danno luogo a rimborso.
2. Il rimborso è effettuato sulla base del costo effettivo, tranne che per le prestazioni concesse in base agli , che sono rimborsate su base forfettaria che è calcolata in funzione del costo medio delle prestazioni nello Stato nel quale sono erogate e in funzione, per quanto riguarda i membri della famiglia, della composizione media della famiglia nel medesimo Stato.
3. Le modalità di rimborso saranno stabilite dall'accordo amministrativo.
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