Convenzione

Art. 21

In vigore dal 7 nov 1986
Qualora, a causa dell'aumento del costo della vita o della variazione del livello salari, le prestazioni sono modificate secondo una determinata percentuale o importo, tale percentuale o importo dovranno essere applicati direttamente alle prestazioni stabilite in conformità alle disposizioni dell', senza che sia necessario procedere ad un nuovo calcolo in base alle disposizioni del suddetto articolo.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-21

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