Convenzione

Art. 20

In vigore dal 7 nov 1986
Il beneficiario di prestazioni di cui al presente capitolo non può, nello Stato contraente sul cui territorio risiede, ed in base alla cui legislazione una prestazione gli è dovuta, percepire un importo di prestazioni cumulate, inferiore a quello della prestazione minima stabilita dalla suddetta legislazione, per un periodo di assicurazione o di residenza pari all'insieme dei periodi considerati per la liquidazione ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli. L'Istituzione competente di questo Stato gli verserà, eventualmente, per tutta la durata della sua residenza sul territorio ci questo Stato, un supplemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute secondo le disposizioni del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-20

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